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Pillole formative: Acronimi utili per tutto ciò che riguarda il mondo dei mutui

26 giugno 2009

PILLOLE FORMATIVE

ANNOTAZIONE IPOTECARIA

E’ l’atto che rende pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di un altro soggetto, mutuante (es.

per cessione del credito, per surrogazione, ecc.).

Per l annotazione deve essere consegnata al conservatore la copia del titolo; qualora questa sia una

scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso ipoteca deve essere autenticata.

ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE

Dichiarazione della banca che acconsente alla cancellazione dell ipoteca iscritta a suo favore a

garanzia di un mutuo estinto.

ASTA IMMOBILIARE

Procedimento con cui il creditore mette in vendita un immobile su cui ha ipoteca, quando il

proprietario non paga il suo debito, in questo caso le rate del mutuo.

AZIONE DI REVOCATORIA FALLIMENTARE

E l azione che spetta di diritto al Curatore Fallimentare.

Questa procedura serve, esclusivamente, a far dichiarare inefficaci dal Tribunale Fallimentare, tutti

quegli atti che il fallito ha portato a compimento prima della dichiarazione del suo stato

d insolvenza.

Al fine di poter usufruire di un unico trattamento fra tutti i creditori del soggetto fallito, la revoca

degli atti, con conseguente restituzione nelle mani del curatore fallimentare, è la giusta

conseguenza di uno o più atti fatti in maniera azzardata.

BONIFICO

Operazione con cui si trasferiscono dei soldi da una persona, ordinante, ad un altra, beneficiario.

CANCELLAZIONE D’IPOTECA

E quell atto che permette la cancellazione, con conseguente perdita d efficacia, di un’iscrizione

ipotecaria dai registri della Conservatoria Immobiliare.

Quest azione, in genere, dopo aver ricevuto l atto di assenso alla cancellazione d ipoteca ,

direttamente dal creditore avente diritto, viene disposta da un notaio, tramite atto notarile,

direttamente al Conservatore che ne dispone la cancellazione.

CATASTO

Il catasto è l’inventario dei beni immobiliari esistenti in uno Stato. Scopo principale del catasto è

quello fiscale. Altre funzioni secondarie son possibili con la consultazione dei registri catastali in

quanto rilevano l’accertamento della proprietà, la stima delle unità immobiliari, la stima dei terreni.

N.B.: il catasto non è probatorio, vale a dire che non ha il valore di prova.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Trattasi di un complesso di norme contrattuali predisposte da uno dei contraenti per assicurare

l’uniformità del contenuto di tutti i rapporti di natura identica.

Il cliente di norma non può discuterle, o aderisce accettandole in blocco o rifiuta.

CONDONO EDILIZIO

La normativa che gestisce il Condono Edilizio regola gli eventuali abusi (legge 47/85 e 724/94)

posti in essere, dopo l avvenuta costruzione.

Possono essere: la chiusura di una veranda, l apertura di una o più finestre, l innalzamento di un

piano, la chiusura di una porta, ecc, rientra in quei saggi e opportuni controlli che bisogna fare

prima di acquistare l immobile.

Va da se, che il recupero e la verifica di TUTTA la documentazione inerente l abuso o gli abusi, nel

caso in cui ne esistesse più di uno, comprensiva delle ricevute di pagamento delle oblazioni, del

progetto relativo allo stato di fatto, sono di estrema importanza e vanno archiviati con molta

attenzione.

CONSOLIDAMENTO DELL’IPOTECA

E il momento in cui l’iscrizione ipotecaria, eseguita sui registri della Conservatoria Immobiliare, a

tutti gli effetti, diventa giuridicamente efficace.

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

E una formula che si usa in fase di conclusione di un contratto preliminare, infatti, la parte

promittente acquirente può riservarsi la facoltà di nominare una persona per la quale, a livello

giuridico, il contratto definitivo produrrà ogni effetto di legge.

Nel momento dell atto definitivo, se dovesse venir meno la dichiarazione della nomina, il contratto

produrrà ogni effetto di legge in favore della persona che ha sottoscritto il preliminare assumendosi

ogni responsabilità per la mancata nomina.

DATA CERTA

E’ uno degli elementi indispensabili per la forma giuridica di un atto o di un qualsiasi documento.

La data consiste nell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno della formulazione dell atto o del

contratto.

Diviene certa con la registrazione dell’atto o del contratto presso l’ufficio del registro.

DIRITTO D’USO

E’ un tipo di diritto, limitato, d usufrutto.

Si chiama d uso poiché consiste nel diritto di servirsi, limitatamente, di un bene e, nel caso in cui

questi è fruttifero a tutti gli effetti, di raccoglierne i frutti limitati ai bisogni personali e familiari.

Il diritto d uso non si può, assolutamente, cedere né tantomeno darlo in locazione.

Si estingue e perde efficacia con la morte del titolare.

DIRITTO DI ABITAZIONE

E’ un tipo limitato d usufrutto d’abitazione.

Consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai propri bisogni e a quelli dei familiari.

Non si può cedere o dare in locazione.

Si estingue con la morte del titolare.

DIRITTO DI USUFRUTTO

Consiste nel diritto di godere della cosa altrui e deve rispettarne la destinazione economica.

La caratteristica dell’usufrutto è costituita dalla sua durata che è temporanea e se non viene indicato

il periodo, si intende costituito per tutta la durata della vita dell’usufruttuario.

L’usufruttuario può cedere ad altri il proprio diritto, può concedere l’ipoteca e darlo anche in

locazione.

EVIZIONE

E’ l’insieme degli obblighi che incombono al venditore.

L’evizione è la garanzia che la cosa venduta non appartiene ad altri che la possano rivendicare.

L’evizione si ha al verificarsi nel caso in cui la proprietà della cosa venduta spetta a un terzo.

FORMA AD SUBSTANTIAM

Per gli atti di maggiore importanza, la legge esige una particolare forma che è poi quella scritta.

In questa ipotesi la forma è prescritta ad substantiam l’atto cioè non è valido se non è fatto con la

forma stabilita.

FORZA MAGGIORE

E’ l’impossibilità sopravvenuta che impedisce di compiere la prestazione, vale a dire che la stessa è

divenuta impossibile senza colpa del debitore.

FRAZIONAMENTO

E un sistema d erogazione che riguarda grandi edifici costituiti da più unità abitative in

costruzione, in ristrutturazione o in ricostruzione.

Il mutuo originario intestato al costruttore, è frazionato per singole unità abitative e i nuovi

acquirenti avranno la possibilità di fare l accollo.

GRADO IPOTECARIO

E l’ordine di preferenza tra le varie ipoteche iscritte ed è determinato dalla data della loro

iscrizione.

A ogni iscrizione è automaticamente assegnato un numero d’ordine che determina il grado

dell’ipoteca, di fondamentale importanza in quanto indica chi, in caso di contenzioso, dovrà

soddisfarsi per primo rispetto ad un altro.

INCANTO

E l attuazione della vendita in caso d espropriazione forzata, consistente in una gara pubblica fra

più offerenti.

INSOLVENZA

Impossibilità di soddisfare regolarmente l obbligazione assunta.

INTERESSI CONVENZIONALI

Sono gli interessi che le parti stabiliscono di comune accordo.

INTERESSI CORRISPETTIVI

Sono quegli interessi dovuti su una base di naturale produttività del denaro.

I crediti liquidi ed esigibili producono automaticamente degli interessi.

Sono chiamati corrispettivi perché rappresentano il corrispettivo del godimento della somma di

denaro.

INTERESSI LEGALI

Sono chiamati legali perché il loro ammontare, è stabilito dalla legge.

INTERESSI MORATORI

Sono denominati interessi moratori perché dovuti espressamente, a titolo di soddisfazione per il

ritardo di un pagamento contrattualizzato.

ISTRUTTORIA

E la fase di verifica e di preparazione alla procedura dell atto definitivo.

LTV

E l acronimo di long to value che sta per la percentuale d erogazione rispetto al valore

dell immobile.

NOTA DI TRASCRIZIONE

E quel documento che attesta l’avvenuta registrazione di un atto.

NUDA PROPRIETÀ

E il possesso che viene dato su un bene utilizzato da terzi.

Il nudo proprietario non paga le tasse sulla proprietà né, tantomeno, le spese relative alla gestione

e al condominio.

Esempio di nuda proprietà: il papà compra la casa al figlio, la utilizza a tutti gli effetti, ci vive, e il

figlio rimane il proprietario a tutti gli effetti.

PARAMETRO D INDICIZZAZIONE

L indice al quale si riferisce il mutuo, nel caso di tasso fisso è l Irs.

PATRIMONIO

Non è altro che l´intero complesso dei beni che fa capo a un soggetto (sia attivi che passivi).

PEGNO

E´ un diritto reale assoluto che un debitore offre al creditore, su una cosa mobile ed è a garanzia di

un credito.

In caso d inadempienza del debitore, il possesso della cosa (pegno), passa di fatto al creditore.

PERTINENZA

E´ una cosa, uno spazio, posta a servizio, in modo durevole, di un´altra cosa.

La destinazione può essere compiuta dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto

reale sulla medesima.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (Art. 818 del Codice

Civile).

Non costituisce parte integrante, ne accresce esclusivamente l´utilità, il decoro e il pregio.

Esempi di pertinenza: il box, la cantina, la corte destinati al servizio di una casa di abitazione.

PRESCRIZIONE

L Articolo 2934 del Codice Civile, stabilisce che Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando

il titolare, non la esercita per il periodo previsto dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli tutti gli altri indicati dalla legge.

PRIVILEGIO

E´ la prelazione, stabilita dalla legge, che è data a un creditore su una causa relativa ad un credito.

Ci sono crediti che sono ritenuti prioritari, rispetto ad altri, così come è stabilito dalla legge.

Esempio: Gli alimenti che il coniuge versa all ex partner e/o ai figli oppure gli interessi finanziari

dovuti allo Stato.

N.B. Le parti non possono, in nessun modo, creare altri privilegi al di fuori di quelli stabiliti dalla

legislazione.

PROCURA

E´ l´atto con il quale una persona delega espressamente un altro soggetto a rappresentarla, in ogni

forma e situazione.

Può essere specifica o generale e va fatta dinanzi a un pubblico ufficiale.

PROVVIGIONE

E il compenso che spetta al mediatore a fronte della prestazione effettuata.

REGISTRI IMMOBILIARI

E la banca dati di tutti gli immobili, ivi iscritti, sull intero territorio nazionale.

Con l interrogazione a questi registri, si possono accertare e verificare tutte le vicissitudini di un

immobile, vale a dire: la compravendita, l iscrizione ipotecaria, legale, giudiziale, i privilegi e

quant altro sia legato a esso.

E pubblico e può avervi libero accesso chiunque possa averne voglia e/o necessità.

R.I.D

Rimessa Interbancaria Diretta è la disposizione d addebito automatico sul conto corrente che si usa

per pagare le rate di un finanziamento.

RIDUZIONE DELL IPOTECA

E l atto formale mediante il quale si riduce la somma originariamente iscritta o si libera una parte

dell immobile.

ROGITO

E l atto pubblico, definitivo, della compravendita.

Si stipula davanti al notaio.

SAGGIO D INTERESSE

L entità degli interessi è denominata: tasso o saggio.

Il tasso o saggio si distingue in: legale e convenzionale.

Quello legale è fissato dal legislatore, quello convenzionale dalle parti.

SCADENZA

E la data certa entro la quale si devono adempiere gli impegni assunti.

SERVITÙ

L articolo 1027 del Codice Civile stabilisce che la Servitù consiste nel peso imposto sopra un bene

immobile per l’utilità di un altro bene immobile appartenente a diverso proprietario.

E’ essenziale un rapporto di servizio tra i due beni, per questo, quello dominante si avvantaggia

della limitazione che subisce quello servente.

Si può estinguere per confusione o per prescrizione.

Si estingue per confusione, in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con

quella del fondo servente (Art.1072 del Codice Civile).

Per prescrizione si estingue nel momento in cui non si usa per venti anni (Art. 1073 del Codice

Civile).

SUPERFICIE

E lo spazio delimitato, di un suolo, in cui al proprietario appartengono tutte le cose che sono al di

sopra ed al di sotto dello stesso.

Il proprietario di questo suolo può attribuire ad altri il diritto di superficie, vale a dire, che un altro

soggetto che ha ricevuto questo diritto può usufruirne a pieno titolo esercitando la proprietà della

cosa.

Esempio: Il Comune, proprietario del suolo, concede ad una persona il diritto di superficie per

farne una costruzione di proprietà che sarà di colui che costruisce.

TERZO DATORE DI PEGNO

In un contratto, il pegno può essere concesso anche da un soggetto estraneo al contraente del debito.

Da non confondere il terzo datore di pegno dal fideiussore, in quanto, il primo garantisce

esclusivamente con la cosa data in pegno mentre il secondo con tutti i suoi beni.

TRANSAZIONE

La transazione è l accordo con cui le parti contrattualizzano la fine di un contenzioso.

TRASCRIZIONE

La trascrizione non è altro che l inserimento, nei Registri Immobiliari, dell atto giuridico effettuato

al fine di rendere pubblica la cosa.

T.U.S.

E l acronimo del Tasso Ufficiale di Sconto.

E fissato dalla Banca d’Italia ed è applicato nelle operazioni di rifinanziamento all interno del

sistema bancario.

USUFRUTTO

E l atto con cui si ha il diritto d utilizzo di una cosa di terzi.

L usufrutto ha una caratteristica che è data dalla sua durata che è temporanea e se nulla è dichiarato,

si intende concesso per l intera vita dell’usufruttuario.

Può cedere ad altri il proprio diritto, può concedere l’ipoteca e può anche dare in locazione le cose

che formano l oggetto dell usufrutto.

E colui, che paga le tasse, sul bene di cui gode l usufrutto, ed anche le spese che si riferiscono alla

gestione dell immobile e al condominio.

Esempio: Il papà compra la casa al figlio, la utilizza e la sfrutta, a tutti gli effetti, ed è quindi il

papà ad avere il diritto d usufrutto.

VALORE CATASTALE

Valore fiscale di un immobile, calcolato in base alle tariffe d estimo maggiorate del 5% per i vani.

In questo modo si ottiene la rendita catastale che va ancora moltiplicata per 100 nel caso di

abitazioni, per 50 nel caso di uffici e per 34 nel caso di immobili commerciali.

VIZI (della cosa)

La garanzia per i vizi riguarda l’immunità della cosa , oggetto del contratto, dai difetti che la

rendono non idonea all’uso o ne diminuiscono in modo sostanziale il valore commerciale.

I contratti in cui si evince il vizio dovuto a un errore, al dolo o al raggiro, sono annullabili così come

previsto dagli artt. 1427, 1439.1440 del Codice Civile.

—–

Galileo Equizi

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