Esempio di contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FONDIARIO
STIPULATO IN ATTO UNICO
Testo protocollo Associazione Bancaria Italiana Associazione dei consumatori
In carta libera ai sensi del D.P.R. n° 601/1973
Repubblica Italiana
L anno__________________________il giorno_____________in __________________ innanzi a
me dottor _______________________________ iscritto nel ruolo __________________________
si sono costituiti:
per la Banca _________ con sede in ___________________a/Piazza__________________n°__,
iscritta nel registro delle imprese di ____________________ al n° _______________;
capitale sociale euro _________ avente codice fiscale _________________________________ che
nel corso di questo atto verrà chiamata Banca il/i Signor _________________________________
nella sua/loro qualità di ____________________________________________________________
e di ___________________________ della filiale di _____________________________ Agenzia
della Banca______________________________________________________________autorizzato
in forza di ______________________________________________________________________
(PER PERSONE FISICHE FINANZIATE)
I ____ Sig. _____________ nato a _____________________________ il ____________________
e residente a _____________________________, codice fiscale ____ _______________________
[ coniugato/a, in regime di separazione dei beni ,/; coniugato/a, in regime di comunione dei
beni ; celibe /nubile ] (di seguito anche brevemente denominata Parte finanziata )
(PER SOCIETÀ FINANZIATE)
I ____ Sig._______________________ nato a ___________________ il _______________ e
residente____________ che dichiara _________ di intervenire nella sua/loro qualità di
_______________________ della società_____________________________________ con sede in
___________________________________ via_________________________con capitale sociale
di euro ____________________ versato-codice fiscale_____________ ( di seguito anche
brevemente denominata Parte Finanziata ), iscritta nel Registro delle Imprese di
________________________ al n° ____________________in legale rappresentanza della Società
stessa.
( IN CASO DI DATORE D IPOTECA O GARANTE, COMPAIONO)
________________________________________________________________________________
I quali comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, che, con il mio consenso,
rinunciano concordemente all assistenza di testimoni.
PREMESSO
Che la Banca, esaminata la domanda presentata dalla parte finanziata e la relativa documentazione
esibita, visti gli art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385, Testo Unico
Bancario, delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche ed integrazioni, di
seguito denominato T.U.B. ha deliberato di accordare alla stessa un mutuo di euro _____________
( _____________________________________) sotto l osservanza dei patti in appresso specificati.
Che la parte finanziata riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell art. 25 della legge 6 febbraio
1996, n°52.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo ex art. 38 T.U.B. alla Parte
finanziata, che accetta, la somma di euro _______ ( ___________ ) all interesse determinato ai
sensi del successivo art. 5 ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge, dal presente
contratto e dal capitolato di patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera ____ e che la
parte finanziata dichiara di conoscere per averne ricevuto in precedenza copia e di accettarne tutte le
condizioni.
2. La Parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia
quietanza con il presente atto.
ART. 2 DEPOSITO CAUZIONALE
1. La Banca e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest ultima della somma
mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia
dell adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente
contratto e relativi allegati.
2. In particolare, la Parte finanziata si obbliga a fornire alla Banca, entro il termine di
______________ da oggi la prova:
a) che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali
b) che la situazione di proprietà, di libertà o di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia,
corrisponde a quella dichiarata nel presente contratto
c) che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal capitolato
d) che la Parte finanziata ed il Garante è/sono regolarmente intervenut__ in contratto e è/sono nel
pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella di
pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a)
e) che sono state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le garanzie ed avverate
tutte le condizioni a suo tempo indicate dalla Banca nella lettera di comunicazione di concedibilità
del mutuo o anche con lettere successive
3. La parte finanziata prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini
indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di
risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l estinzione del mutuo
ART. 3 SVINCOLO DEL DEPOSITO
1 Lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l adempimento
delle obbligazioni previste nel precedente art. 2, comma 1 e 2, fermo peraltro il disposto di cui
all ultimo comma del medesimo articolo.
ART. 4 TERMINI E MODALITA DI RIMBORSO
1 La Parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni ______ mediante il pagamento di
n°_____ rate_____ di ammortamento, comprensive di capitali ed interessi, al tasso indicato nel
successivo art. 5, scadenti alle date _________ di ogni anno, dell importo unitario di euro______
come da piano di ammortamento che si allega a questo atto sottola lettera ____ per farne parte
integrante e sostanziale.
2. Peraltro, prima dell inizio dell ammortamento, la Parte finanziata farà luogo al pagamento degli
interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato nel successivo art. 5 con inizio dalla data
dello svincolo del deposito di cui al precedente art. 3 e con scadenza alla prima rata in maturazione
tra quelle indicate al primo comma del presente articolo, mentre ad ogni scadenza ulteriore, senza
soluzione di continuità, fino alla completa estinzione del capitale erogato, avrà luogo il pagamento
delle rate di ammortamento di cui al primo comma del presente articolo.
ART. 5 INTERESSI
1. Il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento, che per il periodo di
preammortamento, è fissato nella misura del ____% nominale annuo (_____per cento) [ percentuale
riferita alla cadenza prescelta] pagabile in via posticipata, con conteggio giorni ________.
2. Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto,
saranno calcolati ad un tasso pari a _______ punti in più del _______, con conteggio giorni
__________
3. L importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce
interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento
del pagamento a carico della Parte finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica.
ART. 6 IPOTECA
1. A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal
presente contratto e dall allegato capitolato, la Parte finanziata concede a favore della Banca, che
accetta, ipoteca da iscriversi presso la Conservatoria competente sopra l immobile descritto in
calce al presente atto.
2. La concessione dell ipoteca è fatta per la somma di euro _______ (_________) la quale
comprende e garantisce l importo del capitale mutuato: gli interessi, anche di preammortamento,
come determinati nella misura prevista dall art. 5; l ammortamento di tutte le rate che
rimanessero insolute; gli interessi di mora nella misura stabilita dal precedente art. 5; quanto
dovuto alla Banca, per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo
comma dell art. 2855 cod. civ.) nonché le stragiudiziali; i premi di assicurazione per danni,
rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o
risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata e quant altro dovuto in dipendenza di legge
e del contratto di mutuo.
3. La concessione dell ipoteca viene fatta con la formula assicurazione alla Banca della piena
proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non
apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da
trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.
ART. 7- CONDIZIONI E SPESE
1. Ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo I del T.U.B. (art. 115 e seguenti) si allegano al presente
atto sotto i _____ letter______< >__ tabel______ dal ______ qua ______risultano le tariffe
relative a tutti gli oneri e condizioni di natura economica, imputabili alla Parte finanziata in
dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata di finanziamento.
2. In caso di anticipata estinzione del finanziamento richiesta dalla Parte finanziata, quest ultima
corrisponde alla Banca unicamente il compenso di _________, ai sensi dell art. 40, primo
comma, T.U.B., secondo la formula esemplificativa indicata nell________tabel _______ di cui
al comma 1.
3. Per gli onorari e i diritti notarili si applica l art. 39, settimo comma, T.U.________
4. Le spese di ogni genere dipendenti ed occasionate dalla domanda di mutuo e quindi anche quelle
di questo atto, suoi antecedenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio di una copia in
forma esecutiva per la Banca ed una copia autentica per la Parte finanziata e delle relative
formalità di iscrizione o annotamento, vengono assunte a proprio carico dalla Parte finanziata in
quanto, per patto espresso, nessuna spesa direttamente o indirettamente relativa al mutuo stesso
dovrà mai gravare sulla Banca.
ART. 8 MODIFICA DELLE CONDIZIONI
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche di cui all art.7 applicate al
presente finanziamento, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli alla Parte finanziata, le
prescrizioni di cui agli art.118 e 161, secondo comma, T.U. e delle relative disposizioni
d attuazione. La Parte finanziata approva specificamente ai sensi dell art. 117, quinto comma
T.U.B. tale facoltà della Banca.
ART. 9 DECADENZA
1. Fermi restando i casi di risoluzione previsti dall art. 10 del capitolato di patti e condizioni
generali che si allega sotto la lettera _____ , il verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 1186
Cod. Civ. ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica della Parte finanziata costituisce decadenza del beneficio
del termine.
ART. 10 ONERI FISCALI
1. Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario di cui al D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 e successive modifiche e integrazioni.
2. L importo relativo al predetto trattamento tributario verrà trattenuto dalla Banca in occasione
dello svincolo del mutuo.
ART. 11 ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Per l esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio, ai sensi o
per gli effetti dell art. 47 cod. civ. e dell art. 30 cod. proc. civ.:
- quanto alla Banca, presso _________________, anche agli effetti dell iscrizione ipotecaria ex art.
39 – primo comma T.U.B.
- quanto alla Parte finanziata, presso il domicilio dichiarato in atto o successivamente comunicato
con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax alla Banca.
Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro
contenuto.
DESCRIZIONE DELL IMMOBILE OGGETTO DELL IPOTECA
CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – DEFINIZIONI
Nel presente capitolato:
* Il termine finanziamento viene utilizzato per identificare l operazione creditizia posta in essere
con il contratto al quale il medesimo capitolato viene allegato;
* Il termine Parte finanziata viene utilizzato per identificare il soggetto beneficiario del
finanziamento;
* Il termine Garante viene utilizzato per identificare i prestatori di garanzie reali, sia esso la Parte
finanziata e/o terzi, nonché il terzo prestatore di garanzie personali.
ART. 2 – VERITA ED AUTENTICITA DELLE DICHIARAZIONI
1. La Parte finanziata e il garante confermano la verità e l autenticità delle comunicazioni fatte e
della documentazione presentata alla Banca ed affermano che successivamente alla
presentazione della documentazione di finanziamento la propria situazione economica,
finanziaria e patrimoniale non ha subito modifiche in senso negativo.
ART. 3 – SOLIDARIETA ED INDIVISIBILITA DEGLI OBBLIGHI
1. Tutte le obbligazioni a carico della Parte finanziata e del Garante nel contratto di finanziamento e
nei relativi allegati, ivi compreso il presente capitolato, sono assunte con il vincolo della
solidarietà ed indivisibilità nei riguardi dei loro successori e aventi causa, i quali ne restano tutti
soggetti assieme alla Parte finanziata e al Garante stesso.
ART. 4 – SUDDIVISIONE DEL FINANZIAMENTO E FRAZIONAMENTO
1. In caso di ipoteca concessa su edificio o complesso condominiale la Parte finanziata, nonché i
suoi eredi o aventi causa, può chiedere con oneri a suo carico la suddivisione del finanziamento
stesso e correlativamente il frazionamento dell ipoteca in quote da accantonarsi sulle singole
porzioni o unità dell immobile ipotecato, nel rispetto delle norme urbanistico/edilizio nonché dai
criteri adottati dalla Banca mutuante anche in funzione della valutazione delle singole porzioni
immobiliari da frazionare. E in facoltà della Banca acconsentire alla suddivisione e
frazionamento predetti, richiesti da soggetti che siano morosi nel pagamento delle rate previste
dal contratto di finanziamento.
ART. 5 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PARTE FINANZIATA
1. E obbligo della parte finanziata:
a) Dare immediata comunicazione alla banca mediante lettera raccomandata:
- di ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscale, nonché nella
propria residenza o sede legale
- di ogni evento del quale possano derivare variazioni nella consistenza sua patrimoniale o
dei propri garanti, come individuata al momento dell affidamento.
b) In caso di finanziamento concernente uno specifico programma di investimenti, portare a
compimento il programma stesso senza variazioni né ritardi salvo consenso della banca, e
comunque nel pieno rispetto dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e quant altro
occorresse da parte delle competenti autorità amministrative.
c) Accettare, fino alla completa estinzione del finanziamento, indagini tecniche e
amministrative nonché controlli da parte della banca (e, se richiesto, da parte degli
organismi concedenti i contributi e/o che assicurano la provvista, ovvero la garanzia) sia
direttamente sia per il tramite di consulenti esterni alla banca stessa. La parte finanziata si
impegna altresì a fornire alla banca tutti i documenti, le situazioni contabili, le informazioni
e i chiarimenti che le verranno richiesti, nonché a far pervenire annualmente, se richiesti, i
bilanci e le relative relazioni e da compiere ogni altro atto, compresa l assicurazione di patti
aggiuntivi diretti a disciplinare l erogazione dei contributi, eventualmente richiesti dai
predetti organi pubblici.
d) Comunicare ala banca l assunzione di altri finanziamenti.
e) Unitamente all eventuale terzo datore di ipoteca, comunicare alla banca a mezzo lettera
raccomandata, l intervenuto trasferimento a terzi la proprietà dell immobile ipotecato,
ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento entro__________ dalla
data dell atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli.
f) Unitamente all eventuale terzo datore di ipoteca, rilasciare libero e sgombro da persone e da
cose l immobile ipotecato, anche se direttamente occupato od abitato, ogni qual volta venga
immesso in possesso il custode o l amministratore giudiziario o il curatore fallimentare o
l acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla banca.
g) Stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi ed eseguire ogni formalità richiesta dalla banca
che si rendessero necessari ed opportuni in relazione all operazione di finanziamento per la
ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a
conferma delle garanzie reali convenute, sia rettifica di errori ed omissioni, la Parte
finanziata autorizza fin d ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, inserzioni.
2. La Parte finanziata, qualora impresa, è tenuta inoltre:
a) A dare immediata comunicazione alla banca mediante lettera raccomandata qualora:
- sia coinvolta in operazione di fusione, scissione, scorporo o conferimento, o cessione o
affitto d azienda o rami di essa, liquidazione volontaria.
- richieda l ammissione ad una procedura concorsuale.
- cessi o vari la propria attività principale.
- l interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone, società o gruppi
diversi da quelli indicati nella domanda di finanziamento.
- trasformi la propria forma giuridica o modifichi la ragione o denominazione sociale.
- alieni o lochi o comunque conceda in uso a terzi l immobile, gli impianti, i macchinari
oggetto di garanzia reale a favore della banca o comunque strumentali all impresa.
b) A custodire e mantenere in stato di efficienza gli impianti, i macchinari e le attrezzature.
c) Tenere a disposizione della banca e dai competenti organismi concedenti eventuali contributi
e/o che assicurano la provvista ovvero concedono garanzia, la documentazione relativa alla
realizzazione dell eventuale programma di investimenti oggetto del finanziamento.
ART. 6 – ADEMPIMENTI RELATIVI AI BENI OGGETTO DELLA GARANZIA.
1. La Parte finanziata, eventuale datore di ipoteca o eredi aventi causa, devono mantenere in buono
stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e
quindi a fare tutte le riparazioni occorrenti alla loro conservazione e al loro miglioramento,
secondo la loro natura, a giustificare, a richiesta, il regolare soddisfacimento su qualsiasi
imposta o tassa che possa direttamente o indirettamente avere relazione con il contratto di
finanziamento o con l atto di erogazione e di non fare cosa alcuna che possa menomare il valore
degli immobili ipotecati.
2. La Parte finanziata, l eventuale terzo datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa, sono pure
obbligati a dare, senza ritardo, comunicazione alla banca mutuante di ogni mutamento che,
anche senza colpa o fatto proprio, avvenisse negli immobili, compresi casi di demolizione anche
solo parziale dei fabbricati ipotecati sia pure ai fini della loro ristrutturazione e/o ricostruzione.
3. In dipendenza di quanto sopra è fatto obbligo alla parte finanziata o all eventuale terzo datore di
ipoteca, loro eredi aventi causa di:
a) Astenersi dal locare in tutto o in parte gli immobili ipotecati con contratti di durata superiore
a quella minima prevista dalla legge in relazione alla loro destinazione senza averne
riportato prima il consenso della banca.
b) Non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente in tutto o in parte, i canoni provenienti
dalla locazione degli immobili ipotecati.
c) Non apportare modifiche della destinazione, o nella consistenza, degli immobili ipotecati,
senza la preventiva autorizzazione della banca.
d) Non alterare la condizione giuridica degli immobili stessi e, particolarmente, di non
costituire servitù passive né modificare, o aggravare quelle eventualmente preesistenti.
4. Dare, non più tardi di________ giorni, partecipazione alla banca di ogni eventuale turbativa nel
possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili
ipotecati, nonché di ogni mutamento che per infortunio o per altra causa qualunque, anche non
imputabile al mutuatario o all eventuale datore di ipoteca loro eredi e aventi causa, avvenisse
negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità affinché la banca sia
posta in grado di tutelare le proprie ragioni.
5. La banca potrà fare ispezionare gli immobili ipotecati da persone di sua fiducia alla quale la
Parte finanziata o l eventuale datore di ipoteca, se richiesti, dovranno prestare l assistenza a
loro cura, ed i mezzi necessari per l adempimento dell incarico.
6. Gli stessi obblighi si applicano, in quanto compatibili, ai beni oggetto di privilegio o pegno.
ART. 7 -DIMINUZIONI DI GARANZIA
1. La banca potrà chiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria, ovvero altra idonea
garanzia e, in mancanza, una parziale restituzione anticipata del mutuo e la Parte finanziata
dovrà provvedervi qualora:
a) Per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare, come risultante
dai parametri obiettivi di mercato o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa ed eccettuata,
si verificasse in ordine agli immobili ipotecati una diminuzione del valore tale da ridurre il
margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli
immobili stessi non fosse più sufficiente a fronte al servizio delle rate del mutuo residuo.
b) Venisse accertato che prima della stipulazione del contratto la Parte finanziata aveva
ricevuto canoni di locazione pluriennali non dichiarati alla banca.
c) Venisse accertato che la Parte finanziata aveva taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni
di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della banca.
d) Dopo l imputazione delle indennità incassate dalla banca in caso di espropriazione per
pubblico interesse o di servitù coattiva, questa reputi che i restanti immobili ipotecati non
siano sufficienti a garantire il mutuo residuale.
ART. 8 – ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
1. La Parte finanziata è tenuta ad assicurare, a sue spese, presso primarie compagnie assicurative
per tutta la durata del finanziamento e per i successivi due anni contro i danni causati da
incendio, scoppio, fulmine ed altri eventi assicurabile per valori reali, i fabbricati, nonché gli
eventuali impianti, attrezzature, macchinari e arredamenti aziendali, oggetto di garanzia e
comunque le entità di qualsiasi genere anche se di terzi, restando inteso che tale vincolo,
qualora conforme alle modalità richieste, è da intendersi sin da ora accettato dalla banca per
quanto possa occorrere nei confronti di chiunque. La Parte finanziata autorizza la banca a
sostituirsi nel pagamento dei premi relativi alle polizze vincolate che non fossero stati
adempiuti dagli assicurati, impegnandosi in tal caso a rimborsarla immediatamente delle spese
sostenute e dei relativi interessi. La banca resta autorizzata, qualora la Parte finanziata non vi
provveda, a contrarre come a rinnovare le polizze e a pagare i premi, con diritto di rivalsa per le
spese sostenute.
2. La copertura assicurativa sarà vincolata a favore della banca.
3. La Parte finanziata si obbliga ad informare del sinistro verificatosi, la banca mediante lettera
raccomandata nel termine di________ la banca avrà il diritto di intervenire negli atti di
accertamento del danno o di promuoverli a spese della parte finanziata.
4. Per i danni non coperti da assicurazione la Parte finanziata si obbliga a restituire nel primitivo
stato l immobile e/o il/i bene/i danneggiato/i.
ART. 9 – RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO.
1. E in facoltà della parte finanziata rimborsare il finanziamento anticipatamente in tutto o in
parte, rispetto al termine convenuto, a condizione che la stessa:
a) Abbia già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento dall eventuale deposito
cauzionale, ovvero abbia già ottenuto l integrale rogazione del finanziamento stesso.
b) Non sia inadempiente nei confronti della banca riguardo agli obblighi dipendenti dal
contratto e dal presente capitolato, ed in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni
somma dovuta alla banca in dipendenza del finanziamento.
c) Ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno_______
d) Corrisponda alla data preavvisata oltre al residuo capitale, la quota interessi maturata, la
commissione prevista dal contratto di finanziamento e dalle tabelle allo stesso allegate.
e) Ogni restituzione parziale avrà per effetto di diminuire l importo delle rate successive, fermo
restando il numero di esse originariamente pattuito.
ART. 10 – RISOLUZIONE
1. La banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell art. 1456 Cod. Civ. qualora:
- fermo restando quanto previsto dall art. 40, secondo comma T.U.B. si verifichi il mancato
pagamento di:_________ rate del finanziamento stesso. La presente clausola risolutiva
opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/e stesso/e
sia/siano composta/e di soli interessi.
La Parte finanziata non adempia agli eventuali obblighi posti a suo carico dal contratto di
finanziamento nell art. 2 secondo comma, con riferimento agli adempimenti richiesti ai fini
dello svincolo del deposito cauzionale, ovvero ai fini dell erogazione.
La Parte finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria
consistenza patrimoniale, finanziaria od economica, ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi
procedura concorsuale;
I beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi, o esecutiv,i o ipoteche
giudiziali, la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla banca risultino non
veritiere.
Risultassero, a peso dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in
contratto, ovvero, sempre con riguardo ai bei cauzionali, risultasse che la Parte finanziata o
l eventuale terzo garante avessero taciuto debito per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e
tasse aventi prelazioni sul credito della banca. Ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere
edilizie, installazioni di impianti od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni.
La Parte finanziata non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque
derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi
comunque a carico della parte finanziata stessa, anche se assolti dalla banca.
La Parte finanziata e/o i terzi garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli
obblighi di cui al presente capitolato, Art. 5 comma 1 lettere c), c.g.), art. 6 comma 1,2,3, lettera
c) 4, 5.
2. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la banca avrà diritto di esigere l immediato
rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata all Art. 5 e
accessori tutti nella misura prevista dalle tabelle allegate al contratto di finanziamento, nonché
di agire senza bisogno di alcune preventiva formalità sia nei confronti della parte finanziata che
del garante. Sull importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.
Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla parte finanziata e dal garante, sia se
costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite, con conferma di quanto previsto
dall Art. 6 del presente capitolato.
ART. 11 – COMPENSAZIONE
1. Fatta salva la compensazione di legge ex Art.1243, comma 1 Cod. Civ., qualora, sia in
relazione al presente finanziamento che a finanziamenti diversi intestati alla parte finanziata, la
banca abbia maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziaria decaduta da detto beneficio o di
ritenere risolto il contratto di finanziamento ex Art. 1456 Cod. Civ., nonché nell ipotesi in cui
la Parte finanziata stessa sia in arretrato con i pagamenti dovuti alla banca, quest ultima può
compensare la somma ancora da svincolare dell eventuale deposito cauzionale o le altre somme
ancora dovute alla Parte finanziata con il debito di quest ultima, eseguendo l imputazione come
prevista dal successivo Art. 12 del presente capitolato fermo restando che dell intervenuta
compensazione, la banca darà prontamente comunicazione alla parte finanziata.
ART. 12 – IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
1. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca il cliente ha diritto di dichiarare ai
sensi e per gli effetti dell Art.1193 1° comma, Cod. Civ., nel momento del pagamento quale
debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare in deroga
all Art.1193, 2° comma, Cod. Civ. i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque
incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal
cliente medesimo dandone comunicazione a quest ultimo.
ART. 13 – CESSIONI E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
1. Il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte della banca
con eventuali garanzie e privilegi, la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del
credito equivale a notifica agli effetti dell Art. 1264 Cod. Civ.
2. La Parte finanziata, potrà con il consenso della banca, effettuare cessioni o delegazioni del
ricavo del finanziamento e delle somme esistenti in deposito presso la banca in dipendenza del
finanziamento stesso.
ART. 14 – ACCOLLO
1. La Parte finanziata è tenuta a comunicare alla banca a mezzo lettera raccomandata l intervenuto
trasferimento a terzi della proprietà dell immobile con l accollo del mutuo entro______ dalla
data dell atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti
gli affetti di legge. In mancanza di detta comunicazione, l invio degli avvisi di pagamento e il
conseguente rilascio della quietanza non potranno essere effettuati a soggetto diverso
dall intestatario del mutuo.
2. Resta comunque ferma e impregiudicata la facoltà della banca ex Art. 1273 1° comma, Cod.
Civ. di aderire all accollo così comunicatole. Salva specifica dichiarazione scritta della banca
ex Art. 1273, secondo comma, Cod. Civ. l accollo non produce liberazione dell originaria Parte
finanziata.
3. L invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione all accollante non costituisce
liberazione del debitore originario.
ART. 15 – DOCUMENTAZIONE
1. Tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della domanda di mutuo resterà, fino
all estinzione del mutuo stesso, presso la banca.
—–
Galileo Equizi
Русская версия


No.Va. Consilia SRL
Terrae Cinthiani