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Esempio di contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico

12 gennaio 2009

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FONDIARIO

STIPULATO IN ATTO UNICO

Testo protocollo Associazione Bancaria Italiana Associazione dei consumatori

In carta libera ai sensi del D.P.R. n° 601/1973

Repubblica Italiana

L anno__________________________il giorno_____________in __________________ innanzi a

me dottor _______________________________ iscritto nel ruolo __________________________

si sono costituiti:

per la Banca _________ con sede in ___________________a/Piazza__________________n°__,

iscritta nel registro delle imprese di ____________________ al n° _______________;

capitale sociale euro _________ avente codice fiscale _________________________________ che

nel corso di questo atto verrà chiamata Banca il/i Signor _________________________________

nella sua/loro qualità di ____________________________________________________________

e di ___________________________ della filiale di _____________________________ Agenzia

della Banca______________________________________________________________autorizzato

in forza di ______________________________________________________________________

(PER PERSONE FISICHE FINANZIATE)

I ____ Sig. _____________ nato a _____________________________ il ____________________

e residente a _____________________________, codice fiscale ____ _______________________

[ coniugato/a, in regime di separazione dei beni ,/; coniugato/a, in regime di comunione dei

beni ; celibe /nubile ] (di seguito anche brevemente denominata Parte finanziata )

(PER SOCIETÀ FINANZIATE)

I ____ Sig._______________________ nato a ___________________ il _______________ e

residente____________ che dichiara _________ di intervenire nella sua/loro qualità di

_______________________ della società_____________________________________ con sede in

___________________________________ via_________________________con capitale sociale

di euro ____________________ versato-codice fiscale_____________ ( di seguito anche

brevemente denominata Parte Finanziata ), iscritta nel Registro delle Imprese di

________________________ al n° ____________________in legale rappresentanza della Società

stessa.

( IN CASO DI DATORE D IPOTECA O GARANTE, COMPAIONO)

________________________________________________________________________________

I quali comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, che, con il mio consenso,

rinunciano concordemente all assistenza di testimoni.

PREMESSO

Che la Banca, esaminata la domanda presentata dalla parte finanziata e la relativa documentazione

esibita, visti gli art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385, Testo Unico

Bancario, delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche ed integrazioni, di

seguito denominato T.U.B. ha deliberato di accordare alla stessa un mutuo di euro _____________

( _____________________________________) sotto l osservanza dei patti in appresso specificati.

Che la parte finanziata riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell art. 25 della legge 6 febbraio

1996, n°52.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo ex art. 38 T.U.B. alla Parte

finanziata, che accetta, la somma di euro _______ ( ___________ ) all interesse determinato ai

sensi del successivo art. 5 ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge, dal presente

contratto e dal capitolato di patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera ____ e che la

parte finanziata dichiara di conoscere per averne ricevuto in precedenza copia e di accettarne tutte le

condizioni.

2. La Parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia

quietanza con il presente atto.

ART. 2 DEPOSITO CAUZIONALE

1. La Banca e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest ultima della somma

mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia

dell adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente

contratto e relativi allegati.

2. In particolare, la Parte finanziata si obbliga a fornire alla Banca, entro il termine di

______________ da oggi la prova:

a) che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali

b) che la situazione di proprietà, di libertà o di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia,

corrisponde a quella dichiarata nel presente contratto

c) che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal capitolato

d) che la Parte finanziata ed il Garante è/sono regolarmente intervenut__ in contratto e è/sono nel

pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella di

pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a)

e) che sono state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le garanzie ed avverate

tutte le condizioni a suo tempo indicate dalla Banca nella lettera di comunicazione di concedibilità

del mutuo o anche con lettere successive

3. La parte finanziata prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini

indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di

risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l estinzione del mutuo

ART. 3 SVINCOLO DEL DEPOSITO

1 Lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l adempimento

delle obbligazioni previste nel precedente art. 2, comma 1 e 2, fermo peraltro il disposto di cui

all ultimo comma del medesimo articolo.

ART. 4 TERMINI E MODALITA DI RIMBORSO

1 La Parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni ______ mediante il pagamento di

n°_____ rate_____ di ammortamento, comprensive di capitali ed interessi, al tasso indicato nel

successivo art. 5, scadenti alle date _________ di ogni anno, dell importo unitario di euro______

come da piano di ammortamento che si allega a questo atto sottola lettera ____ per farne parte

integrante e sostanziale.

2. Peraltro, prima dell inizio dell ammortamento, la Parte finanziata farà luogo al pagamento degli

interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato nel successivo art. 5 con inizio dalla data

dello svincolo del deposito di cui al precedente art. 3 e con scadenza alla prima rata in maturazione

tra quelle indicate al primo comma del presente articolo, mentre ad ogni scadenza ulteriore, senza

soluzione di continuità, fino alla completa estinzione del capitale erogato, avrà luogo il pagamento

delle rate di ammortamento di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 5 INTERESSI

1. Il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento, che per il periodo di

preammortamento, è fissato nella misura del ____% nominale annuo (_____per cento) [ percentuale

riferita alla cadenza prescelta] pagabile in via posticipata, con conteggio giorni ________.

2. Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto,

saranno calcolati ad un tasso pari a _______ punti in più del _______, con conteggio giorni

__________

3. L importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce

interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento

del pagamento a carico della Parte finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è

consentita la capitalizzazione periodica.

ART. 6 IPOTECA

1. A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal

presente contratto e dall allegato capitolato, la Parte finanziata concede a favore della Banca, che

accetta, ipoteca da iscriversi presso la Conservatoria competente sopra l immobile descritto in

calce al presente atto.

2. La concessione dell ipoteca è fatta per la somma di euro _______ (_________) la quale

comprende e garantisce l importo del capitale mutuato: gli interessi, anche di preammortamento,

come determinati nella misura prevista dall art. 5; l ammortamento di tutte le rate che

rimanessero insolute; gli interessi di mora nella misura stabilita dal precedente art. 5; quanto

dovuto alla Banca, per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo

comma dell art. 2855 cod. civ.) nonché le stragiudiziali; i premi di assicurazione per danni,

rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o

risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata e quant altro dovuto in dipendenza di legge

e del contratto di mutuo.

3. La concessione dell ipoteca viene fatta con la formula assicurazione alla Banca della piena

proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non

apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da

trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.

ART. 7- CONDIZIONI E SPESE

1. Ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo I del T.U.B. (art. 115 e seguenti) si allegano al presente

atto sotto i _____ letter______< >__ tabel______ dal ______ qua ______risultano le tariffe

relative a tutti gli oneri e condizioni di natura economica, imputabili alla Parte finanziata in

dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata di finanziamento.

2. In caso di anticipata estinzione del finanziamento richiesta dalla Parte finanziata, quest ultima

corrisponde alla Banca unicamente il compenso di _________, ai sensi dell art. 40, primo

comma, T.U.B., secondo la formula esemplificativa indicata nell________tabel _______ di cui

al comma 1.

3. Per gli onorari e i diritti notarili si applica l art. 39, settimo comma, T.U.________

4. Le spese di ogni genere dipendenti ed occasionate dalla domanda di mutuo e quindi anche quelle

di questo atto, suoi antecedenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio di una copia in

forma esecutiva per la Banca ed una copia autentica per la Parte finanziata e delle relative

formalità di iscrizione o annotamento, vengono assunte a proprio carico dalla Parte finanziata in

quanto, per patto espresso, nessuna spesa direttamente o indirettamente relativa al mutuo stesso

dovrà mai gravare sulla Banca.

ART. 8 MODIFICA DELLE CONDIZIONI

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche di cui all art.7 applicate al

presente finanziamento, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli alla Parte finanziata, le

prescrizioni di cui agli art.118 e 161, secondo comma, T.U. e delle relative disposizioni

d attuazione. La Parte finanziata approva specificamente ai sensi dell art. 117, quinto comma

T.U.B. tale facoltà della Banca.

ART. 9 DECADENZA

1. Fermi restando i casi di risoluzione previsti dall art. 10 del capitolato di patti e condizioni

generali che si allega sotto la lettera _____ , il verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 1186

Cod. Civ. ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione

patrimoniale, finanziaria o economica della Parte finanziata costituisce decadenza del beneficio

del termine.

ART. 10 ONERI FISCALI

1. Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario di cui al D.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 e successive modifiche e integrazioni.

2. L importo relativo al predetto trattamento tributario verrà trattenuto dalla Banca in occasione

dello svincolo del mutuo.

ART. 11 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per l esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio, ai sensi o

per gli effetti dell art. 47 cod. civ. e dell art. 30 cod. proc. civ.:

- quanto alla Banca, presso _________________, anche agli effetti dell iscrizione ipotecaria ex art.

39 – primo comma T.U.B.

- quanto alla Parte finanziata, presso il domicilio dichiarato in atto o successivamente comunicato

con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax alla Banca.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro

contenuto.

DESCRIZIONE DELL IMMOBILE OGGETTO DELL IPOTECA

CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nel presente capitolato:

* Il termine finanziamento viene utilizzato per identificare l operazione creditizia posta in essere

con il contratto al quale il medesimo capitolato viene allegato;

* Il termine Parte finanziata viene utilizzato per identificare il soggetto beneficiario del

finanziamento;

* Il termine Garante viene utilizzato per identificare i prestatori di garanzie reali, sia esso la Parte

finanziata e/o terzi, nonché il terzo prestatore di garanzie personali.

ART. 2 – VERITA ED AUTENTICITA DELLE DICHIARAZIONI

1. La Parte finanziata e il garante confermano la verità e l autenticità delle comunicazioni fatte e

della documentazione presentata alla Banca ed affermano che successivamente alla

presentazione della documentazione di finanziamento la propria situazione economica,

finanziaria e patrimoniale non ha subito modifiche in senso negativo.

ART. 3 – SOLIDARIETA ED INDIVISIBILITA DEGLI OBBLIGHI

1. Tutte le obbligazioni a carico della Parte finanziata e del Garante nel contratto di finanziamento e

nei relativi allegati, ivi compreso il presente capitolato, sono assunte con il vincolo della

solidarietà ed indivisibilità nei riguardi dei loro successori e aventi causa, i quali ne restano tutti

soggetti assieme alla Parte finanziata e al Garante stesso.

ART. 4 – SUDDIVISIONE DEL FINANZIAMENTO E FRAZIONAMENTO

1. In caso di ipoteca concessa su edificio o complesso condominiale la Parte finanziata, nonché i

suoi eredi o aventi causa, può chiedere con oneri a suo carico la suddivisione del finanziamento

stesso e correlativamente il frazionamento dell ipoteca in quote da accantonarsi sulle singole

porzioni o unità dell immobile ipotecato, nel rispetto delle norme urbanistico/edilizio nonché dai

criteri adottati dalla Banca mutuante anche in funzione della valutazione delle singole porzioni

immobiliari da frazionare. E in facoltà della Banca acconsentire alla suddivisione e

frazionamento predetti, richiesti da soggetti che siano morosi nel pagamento delle rate previste

dal contratto di finanziamento.

ART. 5 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PARTE FINANZIATA

1. E obbligo della parte finanziata:

a) Dare immediata comunicazione alla banca mediante lettera raccomandata:

- di ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscale, nonché nella

propria residenza o sede legale

- di ogni evento del quale possano derivare variazioni nella consistenza sua patrimoniale o

dei propri garanti, come individuata al momento dell affidamento.

b) In caso di finanziamento concernente uno specifico programma di investimenti, portare a

compimento il programma stesso senza variazioni né ritardi salvo consenso della banca, e

comunque nel pieno rispetto dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e quant altro

occorresse da parte delle competenti autorità amministrative.

c) Accettare, fino alla completa estinzione del finanziamento, indagini tecniche e

amministrative nonché controlli da parte della banca (e, se richiesto, da parte degli

organismi concedenti i contributi e/o che assicurano la provvista, ovvero la garanzia) sia

direttamente sia per il tramite di consulenti esterni alla banca stessa. La parte finanziata si

impegna altresì a fornire alla banca tutti i documenti, le situazioni contabili, le informazioni

e i chiarimenti che le verranno richiesti, nonché a far pervenire annualmente, se richiesti, i

bilanci e le relative relazioni e da compiere ogni altro atto, compresa l assicurazione di patti

aggiuntivi diretti a disciplinare l erogazione dei contributi, eventualmente richiesti dai

predetti organi pubblici.

d) Comunicare ala banca l assunzione di altri finanziamenti.

e) Unitamente all eventuale terzo datore di ipoteca, comunicare alla banca a mezzo lettera

raccomandata, l intervenuto trasferimento a terzi la proprietà dell immobile ipotecato,

ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento entro__________ dalla

data dell atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli.

f) Unitamente all eventuale terzo datore di ipoteca, rilasciare libero e sgombro da persone e da

cose l immobile ipotecato, anche se direttamente occupato od abitato, ogni qual volta venga

immesso in possesso il custode o l amministratore giudiziario o il curatore fallimentare o

l acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla banca.

g) Stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi ed eseguire ogni formalità richiesta dalla banca

che si rendessero necessari ed opportuni in relazione all operazione di finanziamento per la

ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a

conferma delle garanzie reali convenute, sia rettifica di errori ed omissioni, la Parte

finanziata autorizza fin d ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, inserzioni.

2. La Parte finanziata, qualora impresa, è tenuta inoltre:

a) A dare immediata comunicazione alla banca mediante lettera raccomandata qualora:

- sia coinvolta in operazione di fusione, scissione, scorporo o conferimento, o cessione o

affitto d azienda o rami di essa, liquidazione volontaria.

- richieda l ammissione ad una procedura concorsuale.

- cessi o vari la propria attività principale.

- l interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone, società o gruppi

diversi da quelli indicati nella domanda di finanziamento.

- trasformi la propria forma giuridica o modifichi la ragione o denominazione sociale.

- alieni o lochi o comunque conceda in uso a terzi l immobile, gli impianti, i macchinari

oggetto di garanzia reale a favore della banca o comunque strumentali all impresa.

b) A custodire e mantenere in stato di efficienza gli impianti, i macchinari e le attrezzature.

c) Tenere a disposizione della banca e dai competenti organismi concedenti eventuali contributi

e/o che assicurano la provvista ovvero concedono garanzia, la documentazione relativa alla

realizzazione dell eventuale programma di investimenti oggetto del finanziamento.

ART. 6 – ADEMPIMENTI RELATIVI AI BENI OGGETTO DELLA GARANZIA.

1. La Parte finanziata, eventuale datore di ipoteca o eredi aventi causa, devono mantenere in buono

stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e

quindi a fare tutte le riparazioni occorrenti alla loro conservazione e al loro miglioramento,

secondo la loro natura, a giustificare, a richiesta, il regolare soddisfacimento su qualsiasi

imposta o tassa che possa direttamente o indirettamente avere relazione con il contratto di

finanziamento o con l atto di erogazione e di non fare cosa alcuna che possa menomare il valore

degli immobili ipotecati.

2. La Parte finanziata, l eventuale terzo datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa, sono pure

obbligati a dare, senza ritardo, comunicazione alla banca mutuante di ogni mutamento che,

anche senza colpa o fatto proprio, avvenisse negli immobili, compresi casi di demolizione anche

solo parziale dei fabbricati ipotecati sia pure ai fini della loro ristrutturazione e/o ricostruzione.

3. In dipendenza di quanto sopra è fatto obbligo alla parte finanziata o all eventuale terzo datore di

ipoteca, loro eredi aventi causa di:

a) Astenersi dal locare in tutto o in parte gli immobili ipotecati con contratti di durata superiore

a quella minima prevista dalla legge in relazione alla loro destinazione senza averne

riportato prima il consenso della banca.

b) Non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente in tutto o in parte, i canoni provenienti

dalla locazione degli immobili ipotecati.

c) Non apportare modifiche della destinazione, o nella consistenza, degli immobili ipotecati,

senza la preventiva autorizzazione della banca.

d) Non alterare la condizione giuridica degli immobili stessi e, particolarmente, di non

costituire servitù passive né modificare, o aggravare quelle eventualmente preesistenti.

4. Dare, non più tardi di________ giorni, partecipazione alla banca di ogni eventuale turbativa nel

possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili

ipotecati, nonché di ogni mutamento che per infortunio o per altra causa qualunque, anche non

imputabile al mutuatario o all eventuale datore di ipoteca loro eredi e aventi causa, avvenisse

negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità affinché la banca sia

posta in grado di tutelare le proprie ragioni.

5. La banca potrà fare ispezionare gli immobili ipotecati da persone di sua fiducia alla quale la

Parte finanziata o l eventuale datore di ipoteca, se richiesti, dovranno prestare l assistenza a

loro cura, ed i mezzi necessari per l adempimento dell incarico.

6. Gli stessi obblighi si applicano, in quanto compatibili, ai beni oggetto di privilegio o pegno.

ART. 7 -DIMINUZIONI DI GARANZIA

1. La banca potrà chiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria, ovvero altra idonea

garanzia e, in mancanza, una parziale restituzione anticipata del mutuo e la Parte finanziata

dovrà provvedervi qualora:

a) Per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare, come risultante

dai parametri obiettivi di mercato o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa ed eccettuata,

si verificasse in ordine agli immobili ipotecati una diminuzione del valore tale da ridurre il

margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli

immobili stessi non fosse più sufficiente a fronte al servizio delle rate del mutuo residuo.

b) Venisse accertato che prima della stipulazione del contratto la Parte finanziata aveva

ricevuto canoni di locazione pluriennali non dichiarati alla banca.

c) Venisse accertato che la Parte finanziata aveva taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni

di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della banca.

d) Dopo l imputazione delle indennità incassate dalla banca in caso di espropriazione per

pubblico interesse o di servitù coattiva, questa reputi che i restanti immobili ipotecati non

siano sufficienti a garantire il mutuo residuale.

ART. 8 – ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1. La Parte finanziata è tenuta ad assicurare, a sue spese, presso primarie compagnie assicurative

per tutta la durata del finanziamento e per i successivi due anni contro i danni causati da

incendio, scoppio, fulmine ed altri eventi assicurabile per valori reali, i fabbricati, nonché gli

eventuali impianti, attrezzature, macchinari e arredamenti aziendali, oggetto di garanzia e

comunque le entità di qualsiasi genere anche se di terzi, restando inteso che tale vincolo,

qualora conforme alle modalità richieste, è da intendersi sin da ora accettato dalla banca per

quanto possa occorrere nei confronti di chiunque. La Parte finanziata autorizza la banca a

sostituirsi nel pagamento dei premi relativi alle polizze vincolate che non fossero stati

adempiuti dagli assicurati, impegnandosi in tal caso a rimborsarla immediatamente delle spese

sostenute e dei relativi interessi. La banca resta autorizzata, qualora la Parte finanziata non vi

provveda, a contrarre come a rinnovare le polizze e a pagare i premi, con diritto di rivalsa per le

spese sostenute.

2. La copertura assicurativa sarà vincolata a favore della banca.

3. La Parte finanziata si obbliga ad informare del sinistro verificatosi, la banca mediante lettera

raccomandata nel termine di________ la banca avrà il diritto di intervenire negli atti di

accertamento del danno o di promuoverli a spese della parte finanziata.

4. Per i danni non coperti da assicurazione la Parte finanziata si obbliga a restituire nel primitivo

stato l immobile e/o il/i bene/i danneggiato/i.

ART. 9 – RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO.

1. E in facoltà della parte finanziata rimborsare il finanziamento anticipatamente in tutto o in

parte, rispetto al termine convenuto, a condizione che la stessa:

a) Abbia già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento dall eventuale deposito

cauzionale, ovvero abbia già ottenuto l integrale rogazione del finanziamento stesso.

b) Non sia inadempiente nei confronti della banca riguardo agli obblighi dipendenti dal

contratto e dal presente capitolato, ed in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni

somma dovuta alla banca in dipendenza del finanziamento.

c) Ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno_______

d) Corrisponda alla data preavvisata oltre al residuo capitale, la quota interessi maturata, la

commissione prevista dal contratto di finanziamento e dalle tabelle allo stesso allegate.

e) Ogni restituzione parziale avrà per effetto di diminuire l importo delle rate successive, fermo

restando il numero di esse originariamente pattuito.

ART. 10 – RISOLUZIONE

1. La banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell art. 1456 Cod. Civ. qualora:

- fermo restando quanto previsto dall art. 40, secondo comma T.U.B. si verifichi il mancato

pagamento di:_________ rate del finanziamento stesso. La presente clausola risolutiva

opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/e stesso/e

sia/siano composta/e di soli interessi.

La Parte finanziata non adempia agli eventuali obblighi posti a suo carico dal contratto di

finanziamento nell art. 2 secondo comma, con riferimento agli adempimenti richiesti ai fini

dello svincolo del deposito cauzionale, ovvero ai fini dell erogazione.

La Parte finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria

consistenza patrimoniale, finanziaria od economica, ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi

procedura concorsuale;

I beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi, o esecutiv,i o ipoteche

giudiziali, la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla banca risultino non

veritiere.

Risultassero, a peso dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in

contratto, ovvero, sempre con riguardo ai bei cauzionali, risultasse che la Parte finanziata o

l eventuale terzo garante avessero taciuto debito per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e

tasse aventi prelazioni sul credito della banca. Ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere

edilizie, installazioni di impianti od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni.

La Parte finanziata non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque

derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi

comunque a carico della parte finanziata stessa, anche se assolti dalla banca.

La Parte finanziata e/o i terzi garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli

obblighi di cui al presente capitolato, Art. 5 comma 1 lettere c), c.g.), art. 6 comma 1,2,3, lettera

c) 4, 5.

2. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la banca avrà diritto di esigere l immediato

rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata all Art. 5 e

accessori tutti nella misura prevista dalle tabelle allegate al contratto di finanziamento, nonché

di agire senza bisogno di alcune preventiva formalità sia nei confronti della parte finanziata che

del garante. Sull importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla parte finanziata e dal garante, sia se

costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite, con conferma di quanto previsto

dall Art. 6 del presente capitolato.

ART. 11 – COMPENSAZIONE

1. Fatta salva la compensazione di legge ex Art.1243, comma 1 Cod. Civ., qualora, sia in

relazione al presente finanziamento che a finanziamenti diversi intestati alla parte finanziata, la

banca abbia maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziaria decaduta da detto beneficio o di

ritenere risolto il contratto di finanziamento ex Art. 1456 Cod. Civ., nonché nell ipotesi in cui

la Parte finanziata stessa sia in arretrato con i pagamenti dovuti alla banca, quest ultima può

compensare la somma ancora da svincolare dell eventuale deposito cauzionale o le altre somme

ancora dovute alla Parte finanziata con il debito di quest ultima, eseguendo l imputazione come

prevista dal successivo Art. 12 del presente capitolato fermo restando che dell intervenuta

compensazione, la banca darà prontamente comunicazione alla parte finanziata.

ART. 12 – IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca il cliente ha diritto di dichiarare ai

sensi e per gli effetti dell Art.1193 1° comma, Cod. Civ., nel momento del pagamento quale

debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare in deroga

all Art.1193, 2° comma, Cod. Civ. i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque

incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal

cliente medesimo dandone comunicazione a quest ultimo.

ART. 13 – CESSIONI E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte della banca

con eventuali garanzie e privilegi, la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del

credito equivale a notifica agli effetti dell Art. 1264 Cod. Civ.

2. La Parte finanziata, potrà con il consenso della banca, effettuare cessioni o delegazioni del

ricavo del finanziamento e delle somme esistenti in deposito presso la banca in dipendenza del

finanziamento stesso.

ART. 14 – ACCOLLO

1. La Parte finanziata è tenuta a comunicare alla banca a mezzo lettera raccomandata l intervenuto

trasferimento a terzi della proprietà dell immobile con l accollo del mutuo entro______ dalla

data dell atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti

gli affetti di legge. In mancanza di detta comunicazione, l invio degli avvisi di pagamento e il

conseguente rilascio della quietanza non potranno essere effettuati a soggetto diverso

dall intestatario del mutuo.

2. Resta comunque ferma e impregiudicata la facoltà della banca ex Art. 1273 1° comma, Cod.

Civ. di aderire all accollo così comunicatole. Salva specifica dichiarazione scritta della banca

ex Art. 1273, secondo comma, Cod. Civ. l accollo non produce liberazione dell originaria Parte

finanziata.

3. L invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione all accollante non costituisce

liberazione del debitore originario.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE

1. Tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della domanda di mutuo resterà, fino

all estinzione del mutuo stesso, presso la banca.

—–

Galileo Equizi

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