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Mutui Subprime, credit crunch e cartolarizzazione

27 ottobre 2008

MUTUI SUBPRIME

I mutui subprime si configurano in quella forma di finanziamento che è concessa a

soggetti che hanno difficoltà ad accedere al credito in maniera normale .

Queste persone hanno alle spalle una storia creditizia poco felice, risultano dei cattivi

pagatori, protestati, falliti o, nel caso migliore non hanno una giusta capacità di rimborso e neanche

valide garanzie.

Sono identificati anche con il nome di B-Paper , Near-prime o Second chance .

Sono dei finanziamenti molto rischiosi, sia per i creditori, che per i debitori.

I clienti subprime, hanno un punteggio creditizio molto basso e data la loro particolare

pericolosità hanno dei tassi d interessi, delle parcelle, dei premi e altre condizioni più alte rispetto

alle altre tipologie di credito.

Oltre in veste di mutuo, possono essere erogati sottoforma di altri finanziamenti tipo i

prestiti d auto subprime e carte di credito subprime.

Un attività subprime si qualifica prevalentemente per lo stato di fatto della parte debitrice.

Da considerare che le banche, fino a un passato non molto lontano, cartolarizzavano, ovvero

vendevano a società specializzate, un po tutti i mutui, per primi quelli mutui subprime.

Negli Stati Uniti, questa forma di finanziamento, a livello industriale, era molto diffusa e

con la crescente crisi dell industria, centinaia e migliaia di debitori, a partire dal 2006, sono stati

costretti all insolvenza, così facendo hanno spinto molte banche sull orlo del fallimento, nei casi

peggiori è stata presentata istanza di bancarotta.

Questo fenomeno si è ripercosso anche a livello internazionale, infatti, le borse mondiali e

l economia reale sono piombate nel panico più assoluto.

Le cartolarizzazioni sono venute a mancare ed hanno indotto le banche ad avere una scarsa

liquidità con tutte le cause che ne derivano.

CREDIT CRUNCH

Credit crunch è un termine inglese e vuol dire stretta del credito.

Ciò avviene dopo un lungo periodo del tutto espansivo, da parte delle banche centrali, ed

indica un innalzamento improvviso dei tassi d interesse al fine di evitare il rischio inflazione.

Questa situazione spinge anche gli istituti di credito ad alzare i propri tassi d interesse, a una

contrazione della liquidità, facendo sì che l accesso al credito sia bloccato, poiché possono

verificarsi dei fallimenti sia di banche sia di imprese nonché delle famiglie.

I mancati pagamenti che si generano da questa situazione, compresi i fallimenti dovuti a

crediti in sofferenza non fanno altro che generare una serie di pignoramenti in capo ai beni ipotecati

a garanzia del credito e un consequenziale aumento delle proprietà in capo alle banche.

Da tener conto che i principali finanziatori di tali istituti possono essere soggetti che

esercitano lo stesso tipo di attività creditizia.

CARTOLARIZZAZIONE

La cartolarizzazione non è altro che la cessione di attività o di beni di una società che è

definita tecnicamente originator attraverso l emissione e il collocamento di titoli

obbligazionari .

Il credito è ceduto a terzi e il rimborso dovrebbe garantire la restituzione del capitale e delle

cedole di interessi indicate nell obbligazione.

Se il credito diviene inesigibile, che acquista i titoli cartolarizzati, perde sia il capitale

versato, che gli interessi.

I beni ceduti sono costituiti da mutui ipotecari, prestiti per il credito al consumo, crediti in

sofferenza, crediti concessi a Enti locali o al Tesoro, immobili, contratti derivati o altro e vengono

venduti a società specializzate che versano al cedente l equivalente ottenuto con l emissione ed il

collocamento dei titoli obbligazionari.

Le obbligazioni emesse sono divise in classi in base al loro rating (tripla A o B, doppia A

o B ecc. fino alla partecipazione azionaria) con un merito creditizio che è minore, quanto è più alto

il livello di subordinazione nella restituzione del debito obbligazionario.

In Italia la legge che disciplina la cartolarizzazione è la 130/1999 modificata all art. 7 con

l aggiunta degli artt. 7/bis e ter, con la legge n. 80/2005.

La cartolarizzazione è una cessione pro soluto ovvero non c è alcuna garanzia di solvenza

da parte del debitore ceduto e tutti i rischi gravano unicamente sui portatori dei titoli.

Consente di raccogliere risorse finanziarie sui mercati mobiliari a fronte della cessione degli

attivi di cui sono titolari ed è un alternativa alle attività di raccolta tradizionali.

—–

Galileo Equizi

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