Ereditarietà degli obblighi contrattuali e l’insolvenza
EREDITARIETÀ DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Accettare l’eredità vuol dire farsi carico di tutti gli onori e gli oneri che gravavano sul de
cuius (defunto).
Focalizzando l attenzione sull argomento mutuo, si evidenzia che l’obbligo al rimborso di un
eventuale finanziamento spetterà all erede, tale procedura sarà effettuata con il criterio della
indivisibilità.
La logica conseguenza cui un erede va incontro, qualora si verifichino delle morosità, è di
essere invitato dalla banca a rispondere dell’intero debito con il patrimonio personale, anche in
presenza di una minima parte di eredità.
Anche la fideiussione è trasferita con l’eredità e produce tutti gli effetti ad essa annessi.
A proposito di ereditarietà, va fatto un cenno sui debiti vitalizi ipotecari, ricordando che è un
finanziamento impostato in maniera tale che chi lo contrae, non rimborsa né capitale, né interessi e
il rimborso del debito è interamente a carico dei beneficiari dell’eredità.
Al momento dell accettazione dell eredità, dovranno decidere il da farsi, ovvero, decretare
se pagare il debito o mettere in vendita l immobile ereditato.
INSOLVENZA – LA RESPONSABILITÀ
“Se non pago il mutuo si portano via la casa… e basta, finisce lì, chi se ne importa!”
E la solita frase che si sente dire, ma il problema finisce veramente lì?
In verità l’obbligazione contrattuale che si sottoscrive con il mutuo è del tutto individuale.
Ciò significa che il debitore s impegna personalmente alla restituzione del debito.
L’esistenza di una garanzia accessoria, costituita dall’ipoteca sull immobile, non obbliga il
creditore ad utilizzarla al fine dell ottenimento dei propri crediti.
Per questa ragione, si commetterebbe un grave errore sostenendo che, in caso di mancato
pagamento delle rate, la banca possa rifarsi esclusivamente sull’immobile.
Tenderà a preferire sistemi più rapidi per recuperare il proprio credito, esempio, quello del
pignoramento dello stipendio o della pensione, fino ad arrivare ai suoi beni mobili, tipo: auto, barca,
titoli e depositi di conto corrente.
Il problema riguarderà anche gli eventuali garanti, infatti, nel caso in cui i debitori principali
non fossero solvibili, la banca cercherà, comunque, di ottenere il rimborso di quanto elargito
aggredendone i beni personali.
Il ricorso all’espropriazione immobiliare resterà l’ultima spiaggia, in virtù anche delle
lungaggini burocratiche imputabili alla procedura giudiziale.
Nel caso limite della vendita dell’immobile all’asta, se il ricavato non dovesse coprire
l intero debito, comprensivo degli interessi e delle spese legali, la banca cercherà, instancabilmente,
di riottenere la differenza della somma.
Perseguiterà qualsiasi proprietà sia dei debitori, che dei garanti, CI SARÀ UNA SORTA DI CACCIA
SPIETATA.
GLI INTERESSI DI MORA
Durante la vita di un mutuo, che dura svariati anni, può capitare a chiunque, per
dimenticanza o per effettiva insufficienza di denaro, di pagare una rata in ritardo.
Si considera “ritardato pagamento” quando una rata è pagata tra il 30° ed il 180° giorno
dalla scadenza contrattualizzata.
In caso di mancato o ritardato pagamento, il debitore è dichiarato moroso, ed è tenuto al
pagamento degli interessi di mora, detti anche moratori, al fine di risarcire il creditore del danno
che ne è derivato.
I tassi di mora sono determinati in misura maggiore del tasso pattuito per il finanziamento, e
generalmente sono convenzionali e stabiliti per iscritto sul contratto di mutuo.
La misura aggiuntiva oscilla tra i due e i quattro punti percentuali.
Caratteristiche degli interessi moratori:
Non sono cumulabili con i normali interessi contrattuali.
Spettano, anche quando il rimborso è stabilito in valuta estera.
La banca può invocare, come causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo, il
ritardato pagamento della rata, nel momento in cui si sia verificato per almeno sette volte, anche
non consecutive.
Di conseguenza, la risoluzione può essere invocata, esclusivamente, quando sia decorso il
termine dei 180 giorni dalla scadenza di ogni singola rata, senza che il debitore abbia provveduto al
pagamento.
In conseguenza del mancato pagamento degli interessi, l articolo 1820 del Codice Civile
recita: Se il mutuatario non adempie l obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può
chiedere la risoluzione del contratto .
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Galileo Equizi
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