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Le clausole vessatorie di un contratto di mutuo

4 agosto 2008

CLAUSOLE VESSATORIE

In virtù di creare un giusto equilibrio tra l esigenza della tutela del consumatore e il rapporto

banca/cliente è stato condiviso uno schema negoziale tra l ABI, il Consiglio del Notariato e le

Associazioni dei consumatori ed è così che è nato il Contratto di finanziamento stipulato in atto

unico e il Capitolato di patti e condizioni generali .

Come in tutti i contratti ci sono delle clausole da rispettare e fin qui è tutto di prassi, ma a

volte, possono esserne inserite alcune, che vanno a discapito di uno dei due partecipanti al contratto

e sono chiamate: clausole vessatorie .

Nel Codice del consumo sono riordinate norme di origine comunitaria, nel nostro

ordinamento sono presenti dal 1996 e sono considerate vessatorie le clausole che, nei rapporti

contrattuali tra professionisti e consumatori determinano a carico del consumatore un

significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .

Vessatorie , deriva dal verbo vessare, ossia, sottoporre qualcuno a imposizioni o

maltrattamenti continui, abusando della propria autorità .

Ai sensi di legge, la clausola vessatoria, va sempre valutata in linea di fatto caso per caso,

bisogna considerare altresì che la clausola vessatoria per essere considerata tale, possa determinare

o no un significativo squilibrio contrattuale a danno del contraente consumatore.

In linea astratta e generale, sono soggette a valutazione di vessatorietà, alcune clausole che

possono essere:

1. Quelle che stabiliscono nel caso di controversie, come FORO COMPETENTE quello

della sede della banca e non quello della residenza del consumatore.

2. Quelle che vietano in termine assoluto L ACCOLLO a terzi del debito derivante dal

mutuo.

3. Quelle che, in forza delle quali le risultanze della contabilità bancaria (ESTRATTI

CONTO) fanno sempre piena prova, per la determinazione di quanto dovuto dalla

parte debitrice.

4. Quelle con le quali si VIETA LA VENDITA DELL IMMOBILE concesso in garanzia o

comunque SE NE INIBISCE L USO in modo consistente.

5. Quelle che derogano dallo specifico e più favorevole regime di responsabilità,

previsto dall articolo del Codice Civile per LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA CONIUGI

IN COMUNIONE LEGALE.

6. Quelle che consentono alla banca di MODIFICARE UNILATERALMENTE LE

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO, COMPRESO IL TASSO DI INTERESSE

senza giustificato motivo.

La legge 248/2006 esclude la legittimità stessa di una modifica unilaterale delle

condizioni, qualora non sussista un giustificato motivo.

MUTUO INTEGRATIVO

Il Testo Unico Bancario, prevede la possibilità per le banche, di concedere finanziamenti

integrativi, nell’ipotesi in cui è già presente un altro mutuo e ci siano precedenti iscrizioni

ipotecarie.

In questo caso l’importo concedibile, è determinato dalla differenza tra il valore

dell immobile e l ipoteca già iscritta; tale differenza costituirà infatti, il valore massimo d ipoteca

(denominata di secondo grado, quindi una minor garanzia per la banca) ancora iscrivibile

sull immobile, determinando di conseguenza l importo massimo del mutuo.

Da tener conto che, in conseguenza della minore garanzia presentata dall ipoteca di secondo

grado, molte banche optano per un margine che intercorre, tra il valore effettivo dell immobile e

quello che deriva dalla somma complessiva delle ipoteche iscritte, quindi in molti casi il mutuo

integrativo potrebbe essere concesso per importi inferiori alla cifra richiesta, o addirittura, non

essere concesso per niente.

Quindi è difficile che una banca sia disposta ad iscrivere ipoteca di secondo grado.

E molto più facile ottenere un mutuo integrativo se la banca erogante è la stessa del mutuo

precedente.

C è da ricordare che un mutuo integrativo, non usufruisce dei vantaggi fiscali legati alla

detrazione per gli interessi passivi relativi alla prima casa , la stessa, spetta solo al primo mutuo,

se acceso con i requisiti finalizzati alla dimora principale.

—–

Galileo Equizi

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