Salta al contenuto

Libertà di associazione e contrattazione collettiva: Commento alla norma (III parte – finale). Rubrica dedicata alla Norma SA 8000

29 agosto 2007

Nei paesi totalitari, ad esempio, il sindacato, laddove esiste, dipende dall’ apparato statale e quindi non tutela gli interessi dei lavoratori se questi non coincidono con quelli del governo.

Tuttavia, non volendo prendere in esame solo le situazioni estreme, forme di discriminazione nei confronti delle rappresentanze sindacali, pur riconosciute, si registrano anche nei paesi cosiddetti “democratici”, in violazione del punto 4.3 dello standard SA8000 che fa carico all’azienda dell’onere di garantire i rappresentanti sindacali, non discriminandoli e consentendo loro di comunicare con i propri iscritti sul luogo di lavoro. Ritroviamo in questi concetti l’impostazione della Convenzione ILO 135 del 1971, dove all’art.1 si sottolinea che “I rappresentanti dei lavoratori nell’azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere(…)” e all’art. 2 che “Ai rappresentanti dei lavoratori, nell’azienda devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni.”

(29/08/2007 – Giuseppe Lepore)

Ancora nessun commento

Lascia un Commento

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Modifica )

Foto Twitter

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Modifica )

Foto di Facebook

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Modifica )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.