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L’Art.3 della Convenzione. Rubrica dedicata alla Norma SA 8000

3 aprile 2007

Le “forme peggiori di lavoro infantile” sono descritte in maniera dettagliata nell’art.3 della Convenzione 182: sono ricomprese “(…)tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori, ai fini di un loro impiego nei conflitti armati; l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici; l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti; qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.”

(03/04/2007 – Giuseppe Lepore)

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