Retribuzione: Commento alla norma (I parte). Rubrica dedicata alla Norma SA 8000
8.1 L’azienda deve garantire che il salario pagato per una settimana lavorativa standard corrisponda sempre agli standard legali o agli standard minimi industriali e che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale.
8.2 L’azienda deve garantire che le trattenute sul salario non sono dovute a scopi disciplinari e che la composizione dei salari e delle indennità retributive è indicata chiaramente e regolarmente a beneficio dei lavoratori; l’azienda, inoltre, deve garantire che salari e indennità retributive sono erogati in piena conformità alle leggi vigenti e che la remunerazione è elargita in contanti o tramite assegno, secondo la modalità più conveniente per i lavoratori.
8.3 L’azienda deve garantire che non vengano stipulati accordi contrattuali di “sola manodopera” e programmi di falso apprendistato volti ad evitare l’adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.
La norma stabilisce al paragrafo 8.1 che la retribuzione deve essere conforme almeno agli standard minimi definiti legalmente o da accordi settoriali e che essa deve coprire almeno le esigenze basilari del personale, oltre a fornire una quota di salario aggiuntiva. L’impostazione è derivata dalla Convenzione ILO 100 che definisce il significato del termine “retribuzione” come “(…) comprendente il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri emolumenti, pagati direttamente o indirettamente, in moneta o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo”. Nella Convenzione, inoltre, all’art.3 è possibile osservare un cenno ai sistemi di calcolo delle retribuzioni che gli stati dovranno ricercare ed applicare, una volta superato il problema della parità delle retribuzioni. Il principio fondamentale racchiuso nella convenzione è quello della parità tra retribuzione femminile e maschile, a parità di lavoro svolto e che ogni stato che aderisce alla Convenzione dovrà adoperarsi per eliminare eventuali disparità esistenti. La Convenzione 100 è accompagnata dalla Raccomandazione 90 che ne definisce i criteri applicativi.
(06/03/2007 – Riccardo Iacobini)
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