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Il lavoro infantile nella Convenzione 138/1973. Rubrica dedicata alla Norma SA 8000

1 marzo 2007

Nella Convenzione 138 del 1973, il limite legale per quanto riguarda l’età minima di ammissione al lavoro è stato fissato a 15 anni d’età, pur considerando alcune eccezioni, come quella che prevede che per i Paesi in Via di Sviluppo, minuziosamente elencati e riconosciuti come tali,  e nella Convenzione definiti come “(…)paesi la cui economia e le cu istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate”, l’età minima per accedere al mercato del lavoro è fissata a 14 anni (C138, art.2, par.4).

E ancora: all’art.3, par.1, si stabilisce che: “L’età minima per l’assunzione e per qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai 18 anni”. E’ prevista, dunque, un’elevazione del limite d’età per tutte quelle situazioni lavorative che risultino essere compromissorie della salute, della sicurezza e della moralità del giovane lavoratore. Anche in questo caso, tuttavia, l’ILO prevede una condizione attenuata per quei paesi che non abbiano raggiunto la piena maturità economica e dei servizi amministrativi, sottolineando che per gli stessi paesi è possibile un’applicazione anche parziale della convenzione, magari limitatamente ad alcuni settori economici (C138, art.5, par.1).

E, tuttavia, la Convenzione, a tutela dei principi di salvaguardia dei minori e dei giovani lavoratori, specifica che in tutti quei casi in cui la Convenzione non è applicata, fatti salvi quelli tassativi, elencati nell’art.5, par.3, ciascun membro dovrà specificare gli indicatori economici e sociali comprovanti la situazione di difficoltà e far ratificare la suddetta situazione presso l’Ufficio del Direttore Generale dell’ILO.

(01/03/2007 – Giuseppe Lepore)

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