Lavoro infantile: Commento alla norma (I parte). Rubrica dedicata alla Norma SA 8000
L’azienda non deve utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile.
1.1 L’azienda deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare effettivamente al personale ed alle altre parti interessate politiche e procedure per il rimedio dei bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella suddetta definizione di lavoro infantile e deve fornire un adeguato sostegno per garantire a tali bambini la frequenza e la permanenza a scuola fino all’età prevista dalla suddetta definizione di bambino.
1.2 L’azienda deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare effettivamente al personale ed alle altre parti interessate politiche e procedure per la promozione dell’educazione dei bambini rientranti nell’ambito della Raccomandazione 146 e dei giovani lavoratori soggetti a normative locali di istruzione obbligatoria o che stanno frequentando la scuola, inclusi i mezzi per assicurare che nessuno dei suddetti bambini o giovani lavoratori siano impiegati nel lavoro durante le ore scolastiche e che le ore di viaggio giornaliere (da/per luogo di lavoro a scuola) sommate alle ore di scuola e alle ore di lavoro, non eccedano le 10 ore al giorno.
1.3 L’azienda non deve esporre bambini e giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro.
(12/02/2007 – Giuseppe Lepore)
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