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MUTUI EDILIZI E MUTUI FONDIARI. Rubrica dedicata alla finanza

30 gennaio 2007

Dal punto di vista operativo il mutuo edilizio è una soluzione ben diversa dal mutuo fondiario. Il primo viene infatti erogato gradualmente, a stato avanzamento lavori, per finanziare la costruzione di un edificio. Con “mutuo fondiario” si usa invece riferirsi a quello rilasciato in unica soluzione, destinato di solito all’acquisto di un immobile già completato. In termini giuridici non esiste tuttavia alcuna differenza tra le due opportunità, in quanto vengono entrambe regolate dalla stessa disciplina sul “credito fondiario”. Le banche scelgono volentieri di avvalersi della regolamentazione riservata al credito fondiario a motivo della maggiore tutela che ne deriva in caso di fallimento del proprietario dell’immobile ipotecato. Affinché tale normativa sia applicabile è però necessario che l’operazione soddisfi i cosiddetti “requisiti di fondiarietà, ovvero:

  • Iscrizione ipotecaria di primo grado

  • Durata contrattuale superiore a 18 mesi

  • Concessione non eccedente l’80% del valore immobiliare (salvo in presenza di specifiche garanzie integrative come ad esempio le polizze fideiussorie).

  • La classificazione del mutuo come “fondiario” favorisce anche il debitore, cui vengono attribuiti alcuni speciali diritti e in modo particolare:

  • Pretendere la riduzione della somma ipotecaria iscritta al decrescere del debito residuo (art. 39, comma 5)‏

  • In caso di mutuo non frazionato ottenere il frazionamento contabile e ipotecario proporzionalmente alla quota rappresentata dalla propria unità (art. 39, comma 6)‏

  • Godere della riduzione a metà dell’onorario notarile per l’atto di mutuo (art. 39, comma 7)‏

  • Disporre della facoltà di estinguere il mutuo in misura parziale o totale a fronte di una commissione omnicomprensiva (art. 40, comma 1)‏

  • Contare su una maggiore dilatazione dei tempi dell’azione legale in caso di ritardato pagamento delle rate (art. 40, comma 2).

(30/01/2007 – Galileo Equizi)

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