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Orario di lavoro: Commento alla norma (I parte). Rubrica dedicata alla Norma SA 8000

20 novembre 2006

7.1. L’organizzazione deve rispettare le leggi e gli standard industriali applicabili sull’orario di lavoro. La settimana lavorativa deve essere stabilita dalla legge, ma non deve di norma eccedere le 48 ore. Il personale deve ricevere almeno un giorno libero nell’arco di un periodo di sette giorni. Tutto il lavoro straordinario deve essere rimborsato con una percentuale aggiuntiva e non deve in nessuna circostanza superare le 12 ore per dipendente alla settimana
7.2 In casi diversi da quanto previsto nella sezione 7.3, il lavoro straordinario deve essere volontario.
7.3 Se l’azienda è parte di una contrattazione collettiva liberamente negoziata con l’organizzazione dei lavoratori (come da definizione ILO), che rappresentano una parte significativa della sua forza lavoro, essa può richiedere lavoro straordinario nel rispetto di detto accordo per far fronte ad una domanda di breve periodo del mercato. Ogni accordo di questo tipo deve rispettare i requisiti della sezione 7.1.

Lo standard SA8000 stabilisce che l’azienda deve adeguarsi alla normativa prevista, nonché ai contratti di settore o d’area stipulati con le parti interessate e tuttavia esso prevede che, in presenza di contrattazione sfavorevole o con orari eccessivamente onerosi per il lavoratore, l’azienda si attenga alle prescrizioni dello standard stesso che pongono limiti definiti. L’impostazione della norma SA8000 è derivata dalla Convenzione ILO 98 relativa alla Contrattazione Collettiva, considerando che al punto 7.1 prima parte della norma relativa alla fissazione di criteri nell’ambito dell’orario di lavoro, si fa riferimento a generici “standard di settore”, termine che è possibile interpretare con “contratti collettivi e settoriali”. Il limite che viene posto ai contratti di lavoro stipulati, anche in forma di contrattazione collettiva, è in ogni caso determinato nei termini di 48 ore massime per settimana, la prescrizione di almeno un giorno di riposo settimanale, nella misura di un giorno ogni sette lavorativi. La conseguenza di tale prescrizione è che se le norme locali o nazionali o gli stessi contratti di categoria dovessero prevedere qualcosa di diverso, svantaggioso per il lavoratore, l’azienda che intenda applicare la norma SA8000, dovrà fare riferimento ai parametri di cui al 7.1.

(20/11/2006 – Riccardo Iacobini)

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